Dallo scorso 25 giugno, pagamenti cash o con titoli trasferibili sono ammessi per somme sotto i 12.500 euro, anziché 5mila.
Sono venuti meno alcuni vincoli alla circolazione dei mezzi di pagamento fissati dal decreto legislativo 231/07 sull’antiriciclaggio, e questo a distanza di neppure 2 mesi.
Un cambiamento così veloce che il Ministero dell’Economia ha assicurato che saranno cancellati i procedimenti sanzionatori aperti contro chi ha violato, nelle scorse settimane, le norme ora cadute. Così dal 25 giugno si possono di nuovo emettere assegni bancari, postali e circolari trasferibili, se di importo unitario inferiore a 12.500 euro; mentre gli assegni da 12.500 euro restano “non trasferibili” e possono essere incassati dal solo e unico beneficiario , direttamente o a mezzo banca.
Cade, inoltre, l’obbligo imposto al girante, a pena di nullità, di inserire il proprio codice fiscale nella girata degli assegni trasferibili. Il Governo, nell’innalzare la soglia per i pagamenti in contanti e con assegni “liberi”, non ha però adottato il limite europeo di 15mila euro, anche se questo poteva tradursi in una semplificazione: per i pagamenti da 15mila euro in su scatta infatti l’obbligo per gli intermediari di registrare le operazioni e gli obblighi di adeguata verifica di chi compie operazioni occasionali che comportano movimenti di pagamento,quando le banche agiscono da tramite nei trasferimenti di euro o valuta estera e per gli agenti in attività finanziaria.